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 CASSAZIONE: SONO PEDINABILI I FUNZIONARI FANNULLONI Data: 03/12/2008
Appertiene alla sezione: [ Cronaca ]
I funzionari comunali devono rispettare l'orario di lavoro anche se di fatto svolgono mansioni da dirigente. Non solo: possono essere pedinati da un investigatore privato e, se questo accerta che timbrano ed escono per lavorare altrove, al pari degli altri dipendenti, rischiano una condanna per truffa. Il sindaco compiacente, inoltre, compie a sua volta un reato. La Cassazione ribadisce la linea dura contro i fannulloni e i loro complici nella sentenza 44912, depositata il 2 dicembre 2008, dove i sancisce il fatto che il contratto di lavoro non attribuisce nč al datore di lavoro nč al dipendente il potere o il diritto all'autogestione dell'orario.

La sentenza trae spunto dal caso di un funzionario del comune di Novoli, in provincia di Lecce - spiega Italia Oggi - che timbrava il cartellino e poi si recava nel negozio di sua figlia: il tribunale pugliese lo ha condannato a sei mesi di reclusione e 200 euro di multa per truffa, poi la corte d'appello ha confermato la sentenza. L'uomo ha fatto ricorso in Cassazione, contestando il fatto che non andava a lavorare quando si assentava dal lavoro e che essendo dirigente aveva flessibilitā di orario. Motivazioni che la Cassazione ha perō respinto perchč non era importante ai fini di una condanna che il funzionario lavorasse altrove; inoltre, l'uomo "era un funzionario e non un dirigente e quindi era tenuto al rispetto dell'orario di lavoro prestabilito".

Infine, una precisazione rispetto al fatto che i vertici dell'ente, secondo il funzionario, erano al corrente delle sue assenze: "la pubblica amministrazione - precisa la Cassazione - in questo caso č il Comune e i rappresentanti di un ente pubblico non potrebbero autorizzare o accettare passivamente un comportamento illecito del proprio dipendente, quindi se avessero saputo della truffa commesse e non avessero agitoavrebbero commesso a loro volta un reato". Non solo, la Cassazione ha richiamato un altro principio chiave, reso in sede civile, per cui "la prestazione d'opera da parte del lavoratore in favore di terzi concorrenti costituisce una violazione dell'obbligo di fedeltā che, se č irrilevante sotto il profilo penale, integra il reato di truffa se svolta nell'orario normale, da parte del soggetto che lucra la retribuzione fingendo di svolgere il lavoro che gli č stato affidato, mentre svolge altra attivitā". Se ild atore di lavoro ha questi sospetti, puō anche ricorrere a un investigatore privato per fare pedinare il dipendente.

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